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Sez. L, Sentenza n. 7320 del 29/09/1987 (Rv. 455387 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - SANZIONI DISCIPLINARI - IRROGAZIONE - LAVORO NAUTICO - FORMALITÀ PROCEDURALI EX ARTT. 1263 COD. NAV. E 513 REG. NAV. MAR. - NATURA - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DAL TURNO PARTICOLARE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO E CONCESSIONE DI UNO SPAZIO TEMPORALE SUFFICIENTE ALL'APPRESTAMENTO DELLA DIFESA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455387-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - SANZIONI DISCIPLINARI - IRROGAZIONE - LAVORO NAUTICO - FORMALITÀ PROCEDURALI EX ARTT. 1263 COD. NAV. E 513 REG. NAV. MAR. - NATURA - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DAL TURNO PARTICOLARE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO E CONCESSIONE DI UNO SPAZIO TEMPORALE SUFFICIENTE ALL'APPRESTAMENTO DELLA DIFESA - NECESSITÀ.*

Le formalità procedurali che ai sensi degli artt. 1263 cod. nav. E 513 Reg. Nav. Mar. Debbono precedere, a pena di nullità, i provvedimenti disciplinari di inibizione dall'Esercizio della professione marittima e di cancellazione dalle matricole, dagli albi o dai registri attengono ad un potere disciplinare di natura pubblicistica e non sono pertanto applicabili al provvedimento di cancellazione dal turno particolare, che - nell'ambito del rapporto di lavoro nautico assoggettato, in virtù del contratto collettivo, al regime di continuità - è espressione di un potere disciplinare traente origine dall'autonomia contrattuale e riservato al datore di lavoro (che lo esercita direttamente o per mezzo del comandante della nave). Nondimeno, pur in Mancanza di specifica previsione della disciplina collettiva, l'irrogazione della detta cancellazione dal turno particolare esige, alla stregua di un principio generale dell'ordinamento applicabile anche al lavoro nautico, che siano assicurate al lavoratore, pur senza l'adozione di Atti formali, delle minime garanzie, consistenti nella preventiva contestazione dell'addebito e nella concessione di uno spazio temporale sufficiente per l'apprestamento di una difesa personale. (V 5732/87, mass n 448198).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1263, Regol. della Navig. Marittima art. 513, Legge 15/02/1952 num. 328 art. 513, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)