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Sez. L, Sentenza n. 5732 del 23/09/1986 (Rv. 448198 - 01)

LAVORO - LAVORO IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - SANZIONI DISCIPLINARI - IRROGAZIONE - LAVORO NAUTICO - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO E CONCESSIONE DI UNO SPAZIO TEMPORALE SUFFICIENTE ALL'APPRESTAMENTO DELLA DIFESA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448198-01

LAVORO - LAVORO IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - SANZIONI DISCIPLINARI - IRROGAZIONE - LAVORO NAUTICO - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO E CONCESSIONE DI UNO SPAZIO TEMPORALE SUFFICIENTE ALL'APPRESTAMENTO DELLA DIFESA - NECESSITÀ.*

La necessità che, per l'irrogazione di una sanzione disciplinare, siano assicurate al lavoratore - anche senza l'adozione di Atti formali - delle minime garanzie, consistenti nella contestazione dell'addebito e nella concessione di uno spazio temporale sufficiente per l'apprestamento della difesa (personale), costituisce un principio generale dell'ordinamento e, in quanto tale, una regola applicabile anche in tema di lavoro nautico, pur in Mancanza di apposita previsione della relativa disciplina collettiva, richiesta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, per l'applicazione, al personale navigante delle imprese di navigazione, dei principi di cui alla legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)