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Sez. 3, Sentenza n. 6157 del 24/11/1979 (Rv. 402869 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - SENTENZA - CONTRO GLI OBBLIGATI SOLIDALI - IMPUGNAZIONI NEI CONFRONTI DI UNO SOLO DEI MEDESIMI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402869-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - SENTENZA - CONTRO GLI OBBLIGATI SOLIDALI - IMPUGNAZIONI NEI CONFRONTI DI UNO SOLO DEI MEDESIMI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Le cause relative ad obbligazioni solidali sono scindibili ed indipendenti giacche obbligazioni solidali, pur nell'identita della prestazione gravante su ciascun debitore, trovano fondamento in rapporti distinti e autonomi, cosicche la pronuncia emessa nei confronti di uno dei condebitori non costituisce presupposto imprescindibile della decisione concernente gli altri. Pertanto, ove la sentenza emessa contro gli obbligati solidali, sia stata impugnata nei confronti di uno solo dei medesimi, non si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione, ai sensi dell'art 331 primo comma cod proc civ. (Conf 3310/75, mass n 377434; (Conf 3119/74, mass n 371593).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)