Sez. 3, Sentenza n. 3310 del 13/10/1975 (Rv. 377434 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA DEL CONDUCENTE - CAUSA CONCERNENTE LA RESPONSABILITA SOLIDALE DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO - CAUSE INSCINDIBILI - INSUSSISTENZA - SENTENZA PRONUNZIATA CONTRO ENTRAMBI - IMPUGNAZIONE DI UN SOLO DEI RESPONSABILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ALTRO RESPONSABILE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA DEL CONDUCENTE - CAUSA CONCERNENTE LA RESPONSABILITA SOLIDALE DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO - CAUSE INSCINDIBILI - INSUSSISTENZA - SENTENZA PRONUNZIATA CONTRO ENTRAMBI - IMPUGNAZIONE DI UN SOLO DEI RESPONSABILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ALTRO RESPONSABILE - ESCLUSIONE.*
Fra la causa concernente la responsabilita del conducente di un veicolo coinvolto in incidente stradale (art 2054 primo e secondo comma cod civ) e quella relativa alla responsabilita in solido del proprietario del veicolo medesimo (art 2054 terzo comma cod civ) non sussiste un nesso di inscindibilita o dipendenza, in quanto le obbligazioni solidali, pur nell'identita della prestazione gravante su ciascun debitore, trovano fondamento in rapporti distinti ed autonomi, cosicche la pronuncia emessa nei confronti di uno dei condebitori non costituisce presupposto imprescindibile della decisione concernente gli altri; pertanto, ove la sentenza, pronunciata contro entrambi i predetti responsabili in solido, sia stata impugnata nei confronti di uno solo dei medesimi, non si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione, ai sensi dell'art 331 primo comma cod proc civ. (Conf 3119/74, mass n 371593; 1882/72, mass n 358936; (contra 2211/72, mass n 359502).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)