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Sez. U, Ordinanza n. 20887 del 27/09/2006 (Rv. 592793 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Vendita internazionale di beni mobili - Domanda di adempimento - Individuazione del giudice competente - Art. 5 n. 1 del Regolamento CEE n. 44/01 - Luogo di consegna - Nozione - Riferimento alla Convenzione di Vienna - Vendita da piazza a piazza - Luogo di consegna dei beni al primo vettore.
Stato
decisa il 2006-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592793-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di compravendita internazionale di beni, ai fini dell'individuazione del giudice competente in ordine alla domanda di adempimento, l'art. 5 n. 1 del Regolamento CEE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2001, conferisce rilievo, per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, esclusivamente al luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati, per la cui determinazione occorre fare riferimento all'art. 31 della Convenzione internazionale di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci, adottata l'11 aprile 1980 e resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985, n. 765, in virtù del quale, ove sia dedotto l'inadempimento dell'obbligazione di fornitura di merci, e sempre che il venditore non sia obbligato a consegnare i beni in un altro luogo determinato, l'obbligazione di consegna del venditore, qualora il contratto di vendita implichi il trasporto dei beni, deve intendersi adempiuta con la consegna dei beni al primo vettore per la trasmissione al compratore.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 5, Tratt. Internaz. 11/04/1980 art. 31, Legge 11/12/1985 num. 765

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)