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Sez. L, Sentenza n. 2889 del 10/03/1992 (Rv. 476178 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - In genere | Assegnazione di dirigenti e mansioni diverse da quelle prima svolte - Legittimità - Condizione - Mancanza - Reintegrazione nel precedente incarico o in altro di identico contenuto - Obbligo dell'Ente.
Stato
decisa il 1992-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476178-01

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - In genere

In tema di "ius variandi" del datore di lavoro, il criterio limitativo (derivante dall'art. 41, secondo comma, cost.) per cui il trasferimento di un dipendente da un'altra attività, ancorché sia mantenuta l'equivalenza delle mansioni, è illegittimo, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, ove privo di valida motivazione, trova applicazione anche con riguardo al rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, la cui materia è riservata, ai sensi dell'art. 14 della legge 17 maggio 1985 n. 210, alla disciplina regolamentare. Ne deriva che l'assegnazione di dirigenti di tale Ente a mansioni diverse da quelle prima svolte, disposta, pur nell'ambito delle attività dirigenziali previste dall'art. 2 del d.m. 15 ottobre 1986, sulla base di una non specificamente motivata affermazione d'inidoneità di tali dirigenti a svolgere le mansioni precedenti, è illegittima e, conseguentemente, sanzionabile con l'ordine di reintegrazione dei lavoratori nel precedente incarico o in altro avente identico contenuto sia con riguardo al profilo professionale che a quello retributivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)