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Sez. L, Sentenza n. 2561 del 19/03/1999 (Rv. 524335 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Assegnazione di dirigenti a mansioni diverse da quelle svolte in precedenza - Senza idonea motivazione - Illegittimità - Conseguenze - Reintegrazione nel precedente incarico o in altro di identico contenuto - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 1999-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524335-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

In tema di "ius variandi" del datore di lavoro, il criterio limitativo, derivante dall'art. 41 comma terzo Costituzione, per cui il trasferimento di un dipendente ad altra attività, ancorché sia mantenuta l'equivalenza delle mansioni, è illegittimo se privo di valida motivazione, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, trova applicazione anche con riguardo ai dirigenti delle Ferrovie dello Stato, la cui materia è riservata, ai sensi dell'art. 14 legge n. 210 del 1985, alla disciplina regolamentare; ne consegue che l'assegnazione di dirigenti delle Ferrovie dello Stato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, pur collocabili nell'ambito delle attività dirigenziali, sulla base di una non specificamente motivata inidoneità di tali dirigenti a svolgere le precedenti mansioni, è illegittima e perciò sanzionabile con l'ordine di reintegrazione nel precedente incarico o in altro di identico contenuto, sia sotto il profilo professionale che retributivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)