diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1370 del 04/03/1986 (Rv. 444793 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - INDISPENSABILITÀ - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444793-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - INDISPENSABILITÀ - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*

Nel nuovo rito del lavoro, il giudizio circa l'indispensabilità, ai fini della decisione, dei nuovi mezzi di prova dedotti in appello è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, il cui Esercizio è insindacabile in Sede di legittimità anche quando manchi un'espressa motivazione al riguardo, sia che lo stesso giudice abbia ammesso (ritenendole implicitamente indispensabili) le nuove prove sia che abbia deciso in senso contrario. (V 3499/83, mass n 428396; (V 6692/82, mass n 424325).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)