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Sez. L, Sentenza n. 3727 del 01/06/1988 (Rv. 458982 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - AMMISSIONI DI MEZZI INDISPENSABILI - POTERE DISCREZIONALE DEL COLLEGIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - OMESSA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA AMMISSIONE - VIZIO DI OMESSO ESAME - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ESERCIZIO DEL PREDETTO POTERE AL FINE DI SANARE PRECLUSIONI E DECADENZE GIÀ VERIFICATESI IN PRIMO GRADO - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1988-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458982-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - AMMISSIONI DI MEZZI INDISPENSABILI - POTERE DISCREZIONALE DEL COLLEGIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - OMESSA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA AMMISSIONE - VIZIO DI OMESSO ESAME - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ESERCIZIO DEL PREDETTO POTERE AL FINE DI SANARE PRECLUSIONI E DECADENZE GIÀ VERIFICATESI IN PRIMO GRADO - DIVIETO.*

Nel rito del lavoro, il secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., stabilendo che il giudice di appello può ammettere anche di ufficio i mezzi istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, attribuisce al collegio un potere meramente discrezionale, il cui Esercizio (come il mancato Esercizio) è insindacabile in Sede di legittimità, sicché l'omessa motivazione della mancata ammissione in appello di ulteriori mezzi di prova non integra il vizio di omesso esame ma configura solo un'implicita affermazione di esclusione della indispensabilità di essi, restando peraltro escluso che il suddetto potere, ad onta del suo carattere ampiamente discrezionale, possa esercitarsi per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel processo di primo grado. (V 2920/87, mass n 452040; (V 7191/86, mass n 449259; (V 1370/86, mass n 444793; (V 854/85, mass n 439036).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)