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Sez. 5, Sentenza n. 7071 del 29/05/2000 (Rv. 537005 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Sanzioni pecuniarie irrogate al rappresentante di una persona giuridica per infrazioni a norme sulla circolazione stradale - Onere relativo - Assunzione da parte della persona giuridica - ConfigurabilitĂ  di detto onere quale costo deducibile - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537005-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, a mente dell'art. 75, comma quinto, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 un costo può essere ritenuto deducibile dal reddito di impresa solo se ed in quanto risulti funzionale alla produzione del reddito. Pertanto, i costi rappresentati dal pagamento di sanzioni pecuniarie, irrogate per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale al rappresentante di una persona giuridica e di cui quest'ultima si sia assunta l'onere quale coobligata al pagamento, devono ritenersi indeducibili, dovendosi escludere senz'altro, in tal caso, il predetto rapporto di correlazione fra costo e reddito prodotto.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)