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Sez. 5, Sentenza n. 8135 del 11/04/2011 (Rv. 617641 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Sanzioni antitrust irrogate dalla Commisione UE - Costo deducibile - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617641-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, le sanzioni irrogate dalla Commissione UE per avere posto in essere una pratica concordata avente l'effetto di falsare in maniera consistente la concorrenza sul mercato (nella specie, mercato sul cemento) non sono deducibili, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito di impresa, in quanto si tratta di costi non funzionali alla produzione del reddito.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)