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Sez. 2, Sentenza n. 673 del 20/04/1966 Ud. (dep. 24/09/1966) Rv. 102517 - 01

REATO - CIRCOSTANZA - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - SENTENZA - DINIEGO DI CONCESSIONE - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DELL'ELEMENTO DI PREMINENTE RILIEVO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1966-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102517-01

REATO - CIRCOSTANZA - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - SENTENZA - DINIEGO DI CONCESSIONE - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DELL'ELEMENTO DI PREMINENTE RILIEVO - SUFFICIENZA.*

Perche possa ritenersi adempiuto l'Obbligo di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, e sufficiente che il giudice abbia indicato l'elemento di preponderante rilievo fra le varie possibili condizioni oggettive o soggettive che caratterizzano il reato; il fatto che nella motivazione non siano prese specificamente in esame particolari situazioni prospettate dall'imputato non infirma la validita della decisione negativa quando risulti che, con una visione piu ampia ed assorbente di tutte le peculiarita del caso, lo stesso giudice non ha trascurato le argomentazioni difensive, ma ha ritenuto di dare la prevalenza a considerazioni di opposta significazione e di preminente rilievo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)