Sez. 5, Sentenza n. 357 del 20/02/1967 Ud. (dep. 16/05/1967) Rv. 104208 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE E DINIEGO - ELEMENTI DI GIUDIZIO - DINIEGO - RIFERIMENTO ALLA RAGIONE PREVALENTE - SUFFICIENZA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE E DINIEGO - ELEMENTI DI GIUDIZIO - DINIEGO - RIFERIMENTO ALLA RAGIONE PREVALENTE - SUFFICIENZA.*
Ai fini della concessione e del diniego delle attenuanti generiche, che richiedono particolari, seppure indeterminate, ragioni di benevolenza, senza discendere automaticamente dalla Mancanza di precedenti penali, il giudice puo prendere in considerazione qualsiasi elemento fra quelli indicati dall'art 133 cod pen (come la gravita del fatto) quando lo ritenga prevalente sugli altri elementi previsti dalla stessa norma. Per giustificare l'uso del suo potere discrezionale in caso di diniego, il giudice non e tenuto ad indicare nella sentenza tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli al giudicabile, bastando che egli menzioni la sola ragione considerata ostativa alla concessione del beneficio. (prima parte. V 103195, anno 1967, 100703, anno 1966. Seconda parte. Conf 102517, anno 1966, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)