Sez. L, Sentenza n. 24044 del 20/11/2007 (Rv. 600272 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Criteri "ex" art. 5 legge n. 223 del 1991 - Esigenze tecnico - Produttive ed organizzative - Iniziale attribuzione dello stesso punteggio a ciascun dipendente da parte del datore di lavoro - Comparazioni successive - Violazione del principio di buona fede e correttezza - Integrazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In materia di licenziamenti collettivi, qualora il datore di lavoro - nell'ambito dell'applicazione del criterio delle esigenze tecnico-produttive dell'azienda di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991- abbia inizialmente attribuito lo stesso punteggio di professionalità a ciascun dipendente, in tal modo considerando neutro il suddetto criterio, la successiva effettuazione di comparazioni in modo da sottrarre alla procedura i lavoratori di un reparto piuttosto che un altro, viola il principio di buona fede e correttezza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)