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Sez. L, Sentenza n. 9888 del 28/04/2006 (Rv. 589377 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Soppressione di un reparto dell'impresa - Criteri ex art. 5 legge n. 223 del 199 - Scelta dei lavoratori da porre in mobilità non limitata ai soli dipendenti addetti a tale reparto - Condizioni - Principio di buona fede e correttezza - Rilevanza - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589377-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In materia di licenziamenti collettivi, ove il datore di lavoro che procede alla riduzione del personale ai sensi dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991, intenda sopprimere, in applicazione dell'art. 5 della citata legge, un reparto della sua impresa, non può limitare la scelta ai lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori sono idonei - per acquisite esperienze e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda con positivi risultati - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti. Conseguentemente, in tali casi, per il criterio di buona fede e correttezza, di cui agli art. 1175 e 1375 cod. civ., deputato a presiedere la soluzione in forma equilibrata di conflittuali interessi delle parti, la scelta dei lavoratori da porre in mobilità non può essere limitata ad un solo reparto ma deve riguardare un ben più esteso numero di dipendenti (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto non legittima la scelta dei lavoratori solo perché addetti al reparto lavorativo soppresso, trascurando così di tenere conto che gli stessi avevano, con frequenza ed in tempi non remoti, "per prassi aziendale", sostituito colleghi addetti ad altri reparti con una indubbia e non contestata professionalità, come attestato sia dal fatto che sovente si verificava tra i lavoratori dell'azienda un mutamento di mansioni ed un trasferimento nelle diverse strutture aziendali, sia dalla circostanza che dopo il suddetto licenziamento erano stati assunti nuovi lavoratori chiamati a svolgere proprio le mansioni che i licenziati in precedenza avevano svolto. La Corte territoriale, con motivazione ritenuta congrua e corretta sul piano logico-giuridico, aveva evidenziato come il richiamo alle esigenze tecnico-produttive non valesse a giustificare la condotta datoriale, atteso che i lavoratori destinatari della riduzione del personale avevano una professionalità capace di far svolgere ad essi pure compiti assolti da colleghi, adibiti ad altri reparti, diversi da quelli in cui essi lavoratori erano collocati al momento del licenziamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)