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Sez. L, Sentenza n. 17556 del 01/09/2004 (Rv. 576581 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Criteri ex art. 5 legge n. 223 del 199 - Esigenze tecnico - produttive - Accertamento - Comparazione delle posizioni lavorative dei dipendenti - Principio di buona fede e correttezza - Rilevanza - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576581-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In materia di licenziamenti collettivi, ai fini della corretta applicazione del criterio delle esigenze tecnico - produttive dell'azienda, previsto dall'art. 5 della legge n. 223 del 1991 per l'individuazione dei lavoratori da licenziare, la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto del principio di buona e fede e correttezza, di cui agli art. 1175 e 1375 cod. civ., inteso come regola di equilibrata conciliazione dei conflitti interessi delle parti. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva dato rilievo alla disponibilità di alcuni dipendenti a prestare servizio anche in settori diversi da quelli di abituale adibizione, nonché alla prossimità del luogo di residenza rispetto a quello di lavoro, tale da escludere per l'azienda i costi derivanti dalla corresponsione dell'indennità di trasferta e chilometrica).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)