Sez. 2, Sentenza n. 7263 del 02/02/1982 Ud. (dep. 23/07/1982) Rv. 154716 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - PROSCIOGLIMENTO CON FORMULA PIENA, ISTANZA DELL'IMPUTATO OVVERO NECESSITÀ DI MOTIVAZIONE ESPRESSA SULLA INSUSSISTENZA DI PROVE DI INNOCENZA - SENTENZA PREDIBATTIMENTALE - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI PROCEDERE AL DIBATTIMENTO - SUSSISTENZA.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - PROSCIOGLIMENTO CON FORMULA PIENA, ISTANZA DELL'IMPUTATO OVVERO NECESSITÀ DI MOTIVAZIONE ESPRESSA SULLA INSUSSISTENZA DI PROVE DI INNOCENZA - SENTENZA PREDIBATTIMENTALE - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI PROCEDERE AL DIBATTIMENTO - SUSSISTENZA.*
La sentenza di proscioglimento predibattimentale non può essere pronunciata e si deve procedere al dibattimento per la decisione in relazione all'applicabilità del capoverso dell'art. 152 cod. proc. pen., non solo quando il giudice debba prosciogliere con formula pienamente liberatoria, prevalente su una sussistente causa di Estinzione del reato, ritenendo che vi sono prove che rendono evidente l'innocenza dell'imputato, ma anche quando il giudice stesso, in presenza di una esplicita richiesta di applicare la citata disposizione o anche di ufficio (per la Rilevanza di determinate emergenze processuali) debba o ritenga di dovere motivare espressamente sulla inesistenza delle prove predette, per applicare, quindi, la causa di Estinzione del reato. (Conf mass n 149351 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)