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Sez. L, Sentenza n. 13841 del 06/07/2015 (Rv. 635825 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Distacco per ragioni sindacali - Obblighi retributivi - Persistenza a carico del datore di lavoro distaccante - Limiti - Buoni pasto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635825-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

In caso di distacco per ragioni sindacali di un dipendente della P.A., gli obblighi retributivi permangono a carico del datore di lavoro distaccante ad eccezione, a norma dell'art. 5 del d.p.c.m. 27 ottobre 1994, n. 770, dei compensi e delle indennità - quali i buoni pasti, che non integrano un corrispettivo obbligatorio ma solo un'agevolazione di carattere assistenziale occasionalmente collegata al rapporto di lavoro - connesse all'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative. (Nella specie, la S.C. ha escluso che una dipendente del Ministero dell'Istruzione avesse diritto di percepire i buoni pasto anche per le giornate di distacco sindacale, a nulla rilevando l'equiparazione "ad ogni effetto" disposta dall'art. 5 del c.c.n.l. quadri del 7 agosto 1998, che espressamente non si estende ai diritti del lavoratore sottratti al controllo dell'amministrazione, e ciò tanto più in assenza di specifiche disposizioni che imponessero l'osservanza di un orario di lavoro prestabilito, con caratteristiche analoghe a quelle richieste dall'art. 4 del c.c.n.l. del comparto Ministeri del 30 aprile 1996).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 30/04/1996 art. 4, Contr. Coll. 07/08/1998 art. 5, DPCM 27/10/1994 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)