Sez. L, Sentenza n. 20087 del 21/07/2008 (Rv. 604298 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Distacco - Obblighi retributivi - Persistenza a carico del datore di lavoro distaccante - Limiti - Buoni pasto - Carattere retributivo - Esclusione - Conseguenze - Riconoscibilità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI
Nell'istituto del distacco, anche per motivi sindacali, il rapporto di lavoro non perde la sua efficacia e gli obblighi retributivi restano a carico del datore di lavoro distaccante con esclusione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del d.p.c.m. n. 770 del 1994, "dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni"; conseguentemente il valore del pasto, il cosiddetto buono pasto, - che costituisce una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e non integra, salvo diversa disposizione, un elemento della retribuzione "normale" - è riconoscibile solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 4 dell'accordo di comparto del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del 30 aprile 1996, che ne prevede l'attribuzione in caso di orario settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore e per le singole giornate lavorative in cui il dipendente effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore (nella specie, la S.C., nell'accogliere il ricorso, ha deciso nel merito con rigetto della domanda originariamente proposta, rilevando che il lavoratore, dipendente del Ministero dei Beni Culturali, in distacco presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, aveva chiesto la corresponsione dei buoni pasto maturati all'ente di provenienza sul solo assunto che svolgeva una prestazione lavorativa "normale" con orario "normale").
Riferimenti normativi: DPCM 27/10/1994 art. 770 com. 5, Contr. Coll. 30/04/1996 art. 4, Contr. Coll. 07/08/1998 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)