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Sez. L - , Sentenza n. 31137 del 28/11/2019 (Rv. 655904 - 02)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Pubblico impiego privatizzato - Lavoratori che beneficiano delle misure di cui al d.lgs. n. 151 del 2001 - Buono pasto - Riconoscimento - Limiti e Condizioni.
Stato
decisa il 2019-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655904-02

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore (oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva); ne consegue che i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al d.lgs. n. 151 del 2001, osservano, in concreto, un orario giornaliero effettivo inferiore alle suddette sei ore, né può valere l'equiparazione dei periodi di riposo alle ore lavorative di cui al comma 1 dell'art. 39 dello stesso d.lgs., che vale "agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro", in quanto l'attribuzione dei buoni pasto non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro ma è finalizzata a compensare l'estensione dell'orario lavorativo disposta dalla P.A., con una agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire il recupero delle energie psico-fisiche degli interessati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 23/11/1993 num. 104, Direttive del Consiglio CEE 22/06/2000 num. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)