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Sez. 3, Sentenza n. 9003 del 29/04/2005 (Rv. 582726 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Applicabilità delle norme della legge n. 990 del 1969 - Strade ad uso pubblico - Nozione - Fattispecie relativa a sinistro verificatosi nella zona interna di un aeroporto.
Stato
decisa il 2005-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582726-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969 l'assicurazione obbligatoria e le relative norme sono applicabili solo allorché i veicoli siano in circolazione su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate, per tali dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto che la zona in cui si era verificato il sinistro, interna ad un aeroporto, riservata alle soste e alle manovre degli aeromobili in partenza o in atterraggio, nella quale transitano soltanto veicoli che svolgono servizi aeroportuali, non poteva essere qualificata come area pubblica).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)