Sez. 3, Sentenza n. 578 del 26/02/1972 (Rv. 356608 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - PORTATA DEL PRINCIPIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - PORTATA DEL PRINCIPIO.*
Il principio del doppio grado di giurisdizione non significa che ogni questione debba essere necessariamente vagliata e decisa due volte da due distinti giudici, ma implica soltanto la sua sottoposizione all'esame successivo di due giudici di grado diverso. (Conf 276'71, mass n 349744; 1095'70, mass n 346644).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)