Sez. 3, Sentenza n. 3982 del 04/12/1974 (Rv. 372565 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - CONSEGUENZE.*
Il principio del doppio grado di giurisdizione richiede che la stessa questione sia sottoposta all'esame di due giudici di grado diverso e non che sia decisa due volte, una volta in primo grado ed una seconda volta in grado d'appello. (Conf 578'72, mass n 356608).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)