Sez. 1, Sentenza n. 14158 del 19/02/2020 Cc. (dep. 08/05/2020) Rv. 279120 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Condannati per delitti ostativi cd. di prima fascia - Benefici penitenziari - Collaborazione impossibile - Accertamento - Estensione – Differenze rispetto all’accertamento della collaborazione effettiva - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di concessione di benefici penitenziari a condannati per delitti ostativi di prima fascia, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., l'accertamento dell'impossibilità (o dell'inesigibilità) di un'utile collaborazione con la giustizia è circoscritto – stante il tenore letterale del comma 1-bis di detto articolo – alle sole circostanze e situazioni di fatto riferibili alle contestazioni mosse al condannato nei processi conclusisi con le sentenze di condanna per cui è in esecuzione la pena, senza poter essere dilatato fino a ricomprendervi gli ulteriori contenuti informativi che consentono la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse, inerendo tale requisito alla diversa figura della collaborazione effettiva con la giustizia, di cui all'art. 58-ter, comma 1, ord. pen., che sola consente il superamento delle soglie minime di espiazione di pena necessario per l'accesso ai diversi benefici penitenziari. (Fattispecie relativa a condanna per un efferato omicidio commesso da un esponente mafioso di spicco in espiazione di pena per detto delitto e per associazione di stampo mafioso, con riferimento alla quale la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza che aveva accertato l'impossibilità di un'utile collaborazione con la giustizia per aver la sentenza compiutamente ricostruito il movente, le modalità, i nomi degli esecutori e le ragioni dell'omicidio, per cui non appariva residuare alcun ulteriore spazio collaborativo).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)