Sez. 1, Sentenza n. 3609 del 04/06/1981 (Rv. 414228 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - IMPUGNAZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO - SINDACATO DELLA CORTE D'APPELLO - ESTENSIONE - QUANTIFICAZIONE DELL'IMPONIBILE IN APPLICAZIONE DEL METODO INDUTTIVO - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - IMPUGNAZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO - SINDACATO DELLA CORTE D'APPELLO - ESTENSIONE - QUANTIFICAZIONE DELL'IMPONIBILE IN APPLICAZIONE DEL METODO INDUTTIVO - ESCLUSIONE.*
In tema d'imposta complementare, con accertamento del reddito in base a metodo induttivo (art 137 del DPR 29 gennaio 1958 n 645), il Sindacato della Corte d'appello, in Sede d'impugnazione della decisione della commissione tributaria di secondo grado, rimane circoscritto al riscontro dell'avvenuta specificazione e contestazione al contribuente dei fatti-indici posti a base dell'accertamento stesso, nonche della loro idoneita a giustificare il ricorso a quel metodo, mentre non puo essere esteso alla concreta quantificazione dell'imponibile in applicazione del metodo medesimo. (V 48/78, mass n 389338).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)