Sez. L, Sentenza n. 813 del 09/02/1989 (Rv. 461833 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - CONTRATTI COLLETTIVI DI DIVERSO LIVELLO - CONTRASTO TRA PREVISIONI CONCORRENTI - RISOLUZIONE - CRITERI - MODIFICAZIONE "IN PEIUS" CONTENUTA NELLA CLAUSOLA RITENUTA APPLICABILE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - CONTRATTI COLLETTIVI DI DIVERSO LIVELLO - CONTRASTO TRA PREVISIONI CONCORRENTI - RISOLUZIONE - CRITERI - MODIFICAZIONE "IN PEIUS" CONTENUTA NELLA CLAUSOLA RITENUTA APPLICABILE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Nel rapporto fra contratti collettivi di diverso livello (nazionale, provinciale, aziendale), il contrasto tra eventuali previsioni concorrenti va risolto con il ricorso non al principio di gerarchia o di specialità, proprio delle fonti legislative, ma a quello dell'autonomia negoziale, individuando la reale volontà delle parti attraverso il coordinamento delle Disposizioni, di pari dignità, delle contrattazioni nazionale e locale e accertando - in ipotesi di modificazioni in peius (pienamente consentite) contenute nella clausola individuata come quella applicabile alla stregua della volontà delle parti - l'esistenza di eventuali pattuizioni dirette a conservare ad personam ai singoli lavoratori il precedente miglior trattamento. (V 4758/87, mass n 453409; (V 4423/84, mass n 436324).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)