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Sez. L, Sentenza n. 4758 del 27/05/1987 (Rv. 453409 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - RAPPORTO TRA CONTRATTI DI DIVERSO LIVELLO - PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA NEGOZIALE - OPERATIVITÀ - PRECISAZIONI DI UN ELEMENTO RETRIBUTIVO RIMESSA DAL CONTRATTO NAZIONALE A QUELLO AZIENDALE - EFFETTUAZIONI AD OPERA DEL CONTRATTO PROVINCIALE - PORTATA.*
Stato
decisa il 1987-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453409-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - RAPPORTO TRA CONTRATTI DI DIVERSO LIVELLO - PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA NEGOZIALE - OPERATIVITÀ - PRECISAZIONI DI UN ELEMENTO RETRIBUTIVO RIMESSA DAL CONTRATTO NAZIONALE A QUELLO AZIENDALE - EFFETTUAZIONI AD OPERA DEL CONTRATTO PROVINCIALE - PORTATA.*

Nel rapporto tra contratti collettivi di diverso livello (nazionale, provinciale, aziendale), il contrasto tra previsioni contrattuali concorrenti, non potendo, in materia, configurarsi una gerarchia né delle fonti né tra gli organi delle associazioni stipulanti, va risolto con ricorso al principio dell'autonomia negoziale, individuando la reale volontà delle parti, attraverso il coordinamento delle Disposizioni, di pari dignità, della contrattazione nazionale e locale. Pertanto, nel caso in cui la precisazione di un elemento retributivo, rimessa dal contratto nazionale a quello aziendale, sia operata dalla contrattazione provinciale, la clausola dell'accordo provinciale non può considerarsi nulla sotto il profilo di una ipotetica violazione del disposto di una fonte superiore, o della invasione di un settore ad essa precluso ma va coordinata con le Disposizioni, di pari livello, del contratto nazionale, per desumerne l'effettiva e complessiva volontà dei contraenti. (V 4517/86, mass n 447266; (V 1445/86, mass n 444840).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)