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Sez. L, Sentenza n. 4657 del 19/07/1986 (Rv. 447388 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER COMMISSIONE DA PARTE DEL LAVORATORE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447388-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER COMMISSIONE DA PARTE DEL LAVORATORE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE - LIMITI.*

Il principio della necessaria sospensione, ai sensi degli artt. 295 cod. proc. civ. e 3 cod. proc. pen., del giudizio concernente la sussistenza o meno della giusta causa (o del giustificato motivo) di licenziamento, allorché il recesso del datore di lavoro sia dalla disciplina collettiva collegato alla commissione (da parte del lavoratore) di un fatto penalmente rilevante, trova deroga quando detta disciplina colleghi la possibilità del licenziamento alla commissione di un determinato fatto (avente o meno Rilevanza penale) oppure al fatto stesso dell'assoggettamento del dipendente a procedimento penale, salvo che la stessa contrattazione collettiva preveda (come per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni) la sospensione del provvedimento di licenziamento - nonché la sospensione del lavoratore dal servizio - fino alla conclusione del giudizio penale. (V 5481/85, mass n 442694; (V 4877/79, mass n 401512).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)