Sez. 1, Sentenza n. 9441 del 18/12/1987 (Rv. 456565 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - DISCUSSIONE "EX PROFESSO" DEI RELATIVI RISULTATI - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - DISCUSSIONE "EX PROFESSO" DEI RELATIVI RISULTATI - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La consulenza di parte ha il valore di un'allegazione difensiva di carattere tecnico e non di un mezzo legale di prova, sicché il giudice non è tenuto a discuterne ex professo i risultati, a meno che essa non prospetti dati e considerazioni essenziali ai fini della decisione. (V 461/79, mass n 396570; (V 2885/77, mass n 386457).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)