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Sez. 1, Sentenza n. 9441 del 18/12/1987 (Rv. 456565 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - DISCUSSIONE "EX PROFESSO" DEI RELATIVI RISULTATI - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456565-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - DISCUSSIONE "EX PROFESSO" DEI RELATIVI RISULTATI - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La consulenza di parte ha il valore di un'allegazione difensiva di carattere tecnico e non di un mezzo legale di prova, sicché il giudice non è tenuto a discuterne ex professo i risultati, a meno che essa non prospetti dati e considerazioni essenziali ai fini della decisione. (V 461/79, mass n 396570; (V 2885/77, mass n 386457).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)