Sez. 2, Sentenza n. 10939 del 11/07/2003 (Rv. 564995 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Territoriali - Mancata produzione della delibera di autorizzazione - Successiva regolarizzazione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
In tema di procedimento civile, il difetto di autorizzazione ad agire o contraddire derivante dalla mancata produzione, da parte di un ente pubblico territoriale, della delibera di autorizzazione del suo rappresentante legale a stare in giudizio può essere sanato, nel corso del giudizio, anche direttamente dalla parte ed indipendentemente dalla concessione, da parte del giudice, del termine per la regolarizzazione di cui all'art. 182, secondo comma cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)