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Sez. 1, Sentenza n. 11878 del 02/11/1992 (Rv. 479283 - 01)

Procedimento civile - Capacità processuale - Difetto di rappresentanza o di autorizzazione rilevato dal giudice | Rappresentanza assistenza o autorizzazione della parte - Difetto - Termine per la regolarizzazione - Concessione - Omissione - Sindacabilità in sede di legittimità - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479283-01

Procedimento civile - Capacità processuale - Difetto di rappresentanza o di autorizzazione rilevato dal giudice

Nell'ipotesi di difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione della parte, la funzione "collaborativa" del giudice non viene in rilievo come sollecitazione di un previo contraddittorio sulla situazione rilevata di ufficio, ma si esprime e si esaurisce nel potere di concessione di un termine alla parte per "regolarizzare" tali difetti. Il mancato esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, dato il suo carattere discrezionale (nella specie, trattavasi della mancata produzione in giudizio, da parte di un comune, di alcune deliberazioni consiliari di ratifica di quelle della giunta, che avevano autorizzato la proposizione di un impugnazione e la riassunzione del procedimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)