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Sez. 1, Sentenza n. 15961 del 18/07/2007 (Rv. 600406 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Successione del diritto controverso a titolo particolare nel corso del giudizio di primo grado - Prosecuzione del processo tra le parti originarie - Dovere del giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600406-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

Qualora nel corso del giudizio di merito il diritto controverso venga trasferito "inter vivos" (nella specie, per effetto di conferimento d'azienda in una società di persone) il processo continua tra le parti originarie a norma dell'art. 111 cod. proc. civ., e la circostanza che il cessionario del diritto non sia intervenuto o non sia stato chiamato in causa non può mai legittimare in sede di appello la rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)