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Sez. L, Sentenza n. 3482 del 08/06/1985 (Rv. 441115 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI IN CORSO DI GIUDIZIO SENZA RINUNCIA ALLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DELL'OBBLIGAZIONE RELATIVA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441115-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI IN CORSO DI GIUDIZIO SENZA RINUNCIA ALLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DELL'OBBLIGAZIONE RELATIVA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.*

La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice. Tale situazione non ricorre nell'ipotesi in cui il soggetto obbligato al pagamento dei contributi previdenziali nei confronti dell'INPS, pur provvedendo al pagamento parziale degli stessi, non rinunci alla domanda diretta all'accertamento della insussistenza dell'Obbligo contributivo a proprio carico. (Conf 3007/82, mass n 420930).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)