diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10769 del 15/12/1994 (Rv. 489236 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Assenze dovute a malattie collegate con l'invalidità Computabilità nel periodo di comporto del lavoratore destinato a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche - Esclusione - Onere probatorio degli elementi della fattispecie - Incombenza sul lavoratore - Oggetto.
Stato
decisa il 1994-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489236-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Nell'ipotesi di rapporto di lavoro con invalido assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 12 aprile 1968 n. 482, le assenze dovute a malattie collegate con lo stato di invalidità non possono essere computate nel periodo di comporto, ai fini del diritto alla conservazione del posto di lavoro ex art. 2110 cod. civ., se l'invalido sia stato destinato a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche, derivando in tal caso l'impossibilità della prestazione dalla violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica del lavoratore; a quest'ultimo spetta la prova degli elementi di tale fattispecie, con la dimostrazione della condotta illegittima del datore di lavoro e del nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno subito, nonché tra il danno stesso e le assenze dal lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 4, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)