Sez. L, Sentenza n. 2302 del 20/03/1990 (Rv. 466061 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PERIODO DI COMPORTO - DETRAIBILITÀ DELLA ASSENZA PER MALATTIA RICOLLEGABILE ALLO STATO DI INVALIDITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PERIODO DI COMPORTO - DETRAIBILITÀ DELLA ASSENZA PER MALATTIA RICOLLEGABILE ALLO STATO DI INVALIDITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Alla stregua dell'art. 10, primo comma della legge n. 482 del 1968 (sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie), il quale stabilisce l'applicabilità agli assunti in quota obbligatoria del normale trattamento economico e giuridico, è da escludere - fuori dell'ipotesi della destinazione dell'invalido ad incombenze incompatibili con le sue condizioni fisiche - la detraibilità dal periodo di comporto delle assenze determinate da malattia ricollegabile allo stato di Invalidità. (V 613/78, mass n 389919; (V 304/77, mass n 383838; (Conf 2848/87, mass n 451965).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 4, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)