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Sez. 2, Sentenza n. 3475 del 21/06/1979 (Rv. 399888 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA - RILEVABILITA - PRIMA ISTANZA - NOZIONE - ISTANZA DI RINVIO DELL'UDIENZA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399888-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA - RILEVABILITA - PRIMA ISTANZA - NOZIONE - ISTANZA DI RINVIO DELL'UDIENZA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA - INCLUSIONE.*

La prima "istanza" nella quale la parte interessata deve opporre, a norma dell'art 157, secondo comma, cod proc civ, la nullita di un atto processuale, va intesa in senso lato, e cioe come ogni richiesta della parte tendente a ottenere dall'ufficio un atto anche meramente ordinatorio volto a regolare lo svolgimento del processo, comprendendosi cosi in essa l'istanza di rinvio della udienza di trattazione della causa. (Conf 570/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)