Sez. 2, Sentenza n. 1599 del 10/03/1986 (Rv. 444969 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - RILEVABILITÀ - SANATORIA - DISCIPLINA EX ART. 157 COD. PROC. CIV. - PRIMA ISTANZA O DIFESA SUCCESSIVA EX ART. 157 CIT. - ESTREMI - ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA CONSULENZA TECNICA - MANCATA DEDUZIONE NELL'UDIENZA SUCCESSIVA AL DEPOSITO DELLA RELAZIONE - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - RILEVABILITÀ - SANATORIA - DISCIPLINA EX ART. 157 COD. PROC. CIV. - PRIMA ISTANZA O DIFESA SUCCESSIVA EX ART. 157 CIT. - ESTREMI - ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA CONSULENZA TECNICA - MANCATA DEDUZIONE NELL'UDIENZA SUCCESSIVA AL DEPOSITO DELLA RELAZIONE - EFFETTI.*
Agli effetti della norma di cui al secondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., che impone alla parte che vi abbia interesse di eccepire la nullità di un atto nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, il termine istanza deve ritenersi comprensivo di qualsiasi richiesta delle parti tendente a ottenere anche un semplice atto ordinatorio, quale è il provvedimento di rinvio della udienza istruttoria. Conseguentemente, è tardiva la eccezione di nullità della consulenza tecnica (nella specie: per omesso avviso della data d'inizio delle operazioni peritali) che non sia stata dedotta nella udienza successiva al deposito della consulenza stessa, ancorché in detta udienza sia stato chiesto e disposto un mero rinvio. (V 4286/81, mass n 414971; (V 3475/79, mass n 399888; (V 570/65; (Conf 1994/80, mass n 405623; (Conf 1816/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)