Sez. 3, Sentenza n. 7645 del 25/02/1974 Ud. (dep. 25/10/1974) Rv. 128292 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RIFIUTO DELLA PERSONA OFFESA DI ACCETTARE LA SOMMA OFFERTA - CONDIZIONI DI OPERATIVITA DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RIFIUTO DELLA PERSONA OFFESA DI ACCETTARE LA SOMMA OFFERTA - CONDIZIONI DI OPERATIVITA DELL'ATTENUANTE.*
Per l'applicabilita della circostanza attenuante del risarcimento integrale del danno, nel caso in cui la persona offesa si rifiuti per qualsiasi ragione di accettare la somma offerta, e necessario che il colpevole, prima del giudizio, abbia fatto offerta reale e integrale nei modi stabiliti dall'art 1209 e segg cod civ ed abbia quindi effettuato il relativo deposito o provveduto in modo a questo equivalente (invio della somma all'interessato o a terza persona), ferma restando la facolta del giudice di accertare l'adeguatezza dell'indennizzo offerto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)