Sez. 6, Sentenza n. 4370 del 20/12/1999 Cc. (dep. 25/01/2000) Rv. 216511 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Ordinanza di custodia cautelare pronunciata da giudice incompetente - Revoca del provvedimento da parte del tribunale del riesame per insussistenza delle esigenze cautelari - Legittimità.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE
Qualora la custodia cautelare in carcere sia applicata da giudice incompetente, ex art. 291, secondo comma, cod. proc. pen., legittimamente il tribunale del riesame, che ha gli stessi poteri del giudice che emette l'ordinanza custodiale, pronuncia la revoca della misura cautelare, con conseguente liberazione del soggetto ad essa sottoposto, ove ritenga insussistenti le esigenze cautelari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)