Sez. 6, Sentenza n. 2467 del 07/07/1998 Cc. (dep. 16/09/1998) Rv. 211939 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Efficacia differita della misura cautelare disposta da giudice incompetente- Condizioni - Sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 291 cod. proc. pen. .
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE
Dall'accertamento dell'incompetenza del giudice che ha emesso una misura cautelare non deriva la nullità del provvedimento, bensì la sua inefficacia differita ex art. 27 cod. proc. pen. con correlativa temporanea protrazione della sua efficacia, fermo restando che per tale protrazione è necessario che l'ordinanza custodiale del giudice incompetente sia stata emessa in presenza dei presupposti di cui al cpv. dell'art. 291 cod. proc. pen., e cioè ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 273 e urgenza di soddisfare le esigenze di cui all'art. 274, punti che, se devoluti al giudice dell'impugnazione, devono dal medesimo essere fatti oggetto di specifico esame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)