Sez. 5, Sentenza n. 22176 del 03/11/2016 (Rv. 641642 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Deduzioni - Poteri dell'Amministrazione finanziaria - Valutazione di congruità dei costi - Ammissibilità - Regolarità della contabilità - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema d'imposta sui redditi, rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria, che non è vincolata ai valori o corrispettivi indicati dal contribuente, la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa, con possibile negazione della deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)