Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5288 del 03/04/2012 (Rv. 622246 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA | Condominio con due soli partecipanti (c.d. condominio minimo) - Art. 1136 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Comunicazione del riparto - Idoneità a sostituire la delibera - Esclusione - Pagamento di acconti - Irrilevanza - Ricorso all'A.G.O. ex art. 1105 cod. civ. - Ammissibilità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
In tema di condominio negli edifici, la comunicazione, da parte di un condominio, del riparto delle spese non può sostituire l'atto presupposto, ossia la delibera di approvazione, che è necessaria anche in presenza di un condominio composto di due soli condomini, cui è applicabile l'art. 1136 cod. civ.; mentre il pagamento di acconti non può costituire prova di una delibera di approvazione delle spese inesistente. Resta, peraltro, possibile, ove non si raggiunga l'unanimità e non si decida, poiché la maggioranza non può formarsi in concreto, il ricorso all'autorità giudiziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1105 e 1139 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1139
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)