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Sez. L, Sentenza n. 7193 del 04/12/1986 (Rv. 449261 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - EFFETTI - PROCESSUALE - CHIUSURA DEL PROCESSO DI COGNIZIONE, CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO ED ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - AUTORITÀ DI SENTENZA IRREVOCABILE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ECCEZIONE DI INTERVENUTA CONCILIAZIONE ED "EXCEPTIO REI JUDICATAE" - EQUIVALENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449261-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - EFFETTI - PROCESSUALE - CHIUSURA DEL PROCESSO DI COGNIZIONE, CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO ED ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - AUTORITÀ DI SENTENZA IRREVOCABILE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ECCEZIONE DI INTERVENUTA CONCILIAZIONE ED "EXCEPTIO REI JUDICATAE" - EQUIVALENZA - INAMMISSIBILITÀ.*

La conciliazione giudiziale - oltre ad avere gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico che le parti abbiano inteso stipulare (transazione, negozio di accertamento, rinuncia) - ha unicamente l'effetto processuale di determinare la chiusura del processo di cognizione nel quale essa intervenga, con conseguente ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo (ed Estinzione del giudizio), mentre non ha - come nel regime del codice civile abrogato (art. 1772) - autorità di sentenza irrevocabile; deve quindi escludersi qualsiasi equivalenza tra l'eccezione di intervenuta conciliazione giudiziale e l'"exceptio rei judicatae". (V 1655/68, mass n 333448).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)