Sez. 2, Sentenza n. 6333 del 18/07/1987 (Rv. 454599 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - ATTO DI COMPARIZIONE CONSEGUENTE - NATURA CONSENSUALE - EFFETTI ESECUTIVI ATTRIBUITI AL RELATIVO VERBALE - ASSIMILABILITÀ A QUELLE DI UN TITOLO CONTRATTUALE ESECUTIVO - CONSEGUENZA - FATTISPECIE RELATIVA A NULLITÀ DELL'ATTO DI COMPOSIZIONE CONTENENTE L'ASSUNZIONE DI UN'OBBLIGAZIONE "CONTRA LEGEM".*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - ATTO DI COMPARIZIONE CONSEGUENTE - NATURA CONSENSUALE - EFFETTI ESECUTIVI ATTRIBUITI AL RELATIVO VERBALE - ASSIMILABILITÀ A QUELLE DI UN TITOLO CONTRATTUALE ESECUTIVO - CONSEGUENZA - FATTISPECIE RELATIVA A NULLITÀ DELL'ATTO DI COMPOSIZIONE CONTENENTE L'ASSUNZIONE DI UN'OBBLIGAZIONE "CONTRA LEGEM".*
L'intervento del giudice nel tentativo di conciliazione non altera, ove questo riesca, la natura consensuale dell'atto di composizione che le parti volontariamente concludono. Nè gli effetti esecutivi attribuiti al verbale di conciliazione dall'art. 185, ult. Comma, cod. proc. civ. possono sotto alcun riflesso paragonarsi a quelli di una sentenza passata in giudicato, dovendosi, invece, assimilare a quelli di un titolo contrattuale esecutivo, come gli Atti notarili e simili indicati nell'art. 474 n. 3 cod. proc. civ. con la conseguenza che il detto atto di composizione resta soggetto alle sanzioni di nullità - rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - ove ne ricorrano le relative condizioni. (nella specie la S.C. ha rilevato d'ufficio la nullità dell'atto di composizione della lite con il quale una delle parti aveva assunto come obbligazione principale quella "contra legem" consistente nell'impegno di facilitare l'archiviazione dell'Azione penale promossa a seguito di propria denuncia contro l'altra parte). (V 7193/86, mass n 449261; (V 2459/80, mass n 406184; (V 2877/74, mass n 371308; (V 1655/68, mass n 333448).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)