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Sez. 3, Sentenza n. 1655 del 01/06/1968 (Rv. 333448 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCILIAZIONE - IN GENERE - VERBALE DI CONCILIAZIONE - NATURA - EFFICACIA ESECUTIVA - INTERPRETAZIONE - SPETTANZA AL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333448-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCILIAZIONE - IN GENERE - VERBALE DI CONCILIAZIONE - NATURA - EFFICACIA ESECUTIVA - INTERPRETAZIONE - SPETTANZA AL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Sotto il profilo formale, il verbale di conciliazione tra le parti non puo avere gli effetti esecutivi di una sentenza passata in giudicato, ma solo quelli di un titolo contrattuale esecutivo a sensi dello art. 474 n. 3 cod. proc. civ.. poiche la conciliazione e frutto dell'incontro della volonta delle parti, il relativo verbale, ancorche redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, e atto negoziale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione, ove sia sorretto da motivazione scevra da vizi logici e da errori giuridici.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)