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Sez. U, Sentenza n. 7577 del 11/07/1995 (Rv. 493231 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Decorrenza del termine per l'azione disciplinare - Notizia del fatto formante oggetto dell'addebito - Rilevanza - Estremi - Acquisizione di dati insufficienti ad una esauriente formulazione dell'incolpazione - Esclusione - Fattispecie relativa a semplice comunicazione di un procedimento penale a carico di un magistrato.
Stato
decisa il 1995-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493231-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrato, la "notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito", che segna la decorrenza del termine per l'azione disciplinare, va intesa come conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, con la conseguenza che non rileva al suddetto fine l'acquisizione di dati insufficienti ad una esauriente formulazione dell'incolpazione ed alle corrispondenti esigenze di difesa dell'accusato (nella specie, la semplice comunicazione al Ministro ed al Procuratore Generale dell'esistenza di un procedimento penale nel quale un magistrato aveva assunto la qualità di imputato).

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)