Sez. 6, Sentenza n. 163 del 09/12/2004 Cc. (dep. 11/01/2005) Rv. 230806 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni | Utilizzazione di impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica - Insufficienza o inidoneità degli impianti - Esigenze investigative - Legittimità - Motivazione - Necessità.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni
In tema di operazioni di intercettazione telefonica od ambientale, il requisito della inidoneità o della insufficienza degli impianti, previsto dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. quale condizione legittimante di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica, può essere valutato anche con riferimento alle "esigenze investigative" ma, in tal caso, esse devono essere rese manifeste nel decreto del P.M. che dispone le operazioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)