Sez. 1, Sentenza n. 27307 del 18/06/2003 Ud. (dep. 24/06/2003) Rv. 225260 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Utilizzo di impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia - Inidoneità degli impianti presso la procura della Repubblica - Condizione - Nozione di inidoneità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, per impianto inidoneo, ai sensi dell'art. 268 comma 3 cod. proc. pen., tale da giustificare l'utilizzo di impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica, deve intendersi non solo quello che non funzioni materialmente, ma anche quello che pur essendo disponibile e funzionante non riesca a raggiungere, nel caso concreto, lo scopo a cui è preposto, in relazione al reato per cui si procede e alla tipologia di indagine necessaria per il suo accertamento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)