Sez. 4, Sentenza n. 27970 del 13/05/2003 Ud. (dep. 01/07/2003) Rv. 225772 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Utilizzazione di impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica - Requisito della insufficienza od inidoneità degli impianti - Decreto del pubblico ministero - Motivazione - Riferimento alla opportunità di non creare ritardi alle investigazioni - Sufficienza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In tema di operazioni di intercettazione telefonica od ambientale, il requisito della inidoneità od insufficienza degli impianti, previsto dall'art. 268, comma 3 cod.proc.pen. quale condizione legittimante l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della procura della Repubblica, riguarda non solo i problemi tecnici delle apparecchiature, ma anche la loro insufficienza od inadeguatezza rispetto alla specifica indagine probatoria ed alla necessità di acquisire, con sollecitudine, eventuali elementi utili alle indagini. (Nel caso di specie, il decreto del pubblico ministero che aveva disposto l'esecuzione di intercettazioni ambientali mediante impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della procura della Repubblica, è stato ritenuto sufficientemente motivato, seppure in via sintetica, con il richiamo all'opportunità di non creare ritardi nell'azione investigativa.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)