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Sez. L, Sentenza n. 6132 del 27/06/1994 (Rv. 487208 - 01)

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere | Sentenza del Pretore - Principio di inapplicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487208-01

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere

La sentenza del pretore in funzione di giudice del lavoro resa sull'opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazione in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie non soggiace al principio d'inappellabilità e d'immediata ricorribilità per cassazione sancito dall'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, atteso, in particolare, che, ai sensi dell'art. 35, quarto comma, della stessa legge, il giudizio di opposizione predetto rimane regolato (tranne alcune specificità, come la possibilità di stare in giudizio di persona) dalla disciplina del processo giuslavoristico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 440, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)